La professione dell’amministratore di condominio richiede precisi requisiti di formazione e onorabilità, infatti ai sensi dell’art. 71 bis disp. att. c.c., possono svolgere l’incarico coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Quindi il professionista dovrà periodicamente frequentare corsi di formazione e aggiornamento.
L’incarico di amministratore va assolto con la diligenza del buon padre di famiglia individuata nell’art. 1710 c.c., che deve riguardare le parti e gli impianti comuni.